Art. 41. Codice di giustizia sportiva. Amnistia e indulto.

Art. 41 Amnistia e indulto.

1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole  della Corte federale di appello, può concedere, con motivato provvedimento, amnistia o  indulto. 

2. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa  cessare l’esecuzione oltre a eliminare gli effetti accessori. L’indulto estingue, commuta o  riduce la sanzione. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è  adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.