Art. 43. Codice di giustizia sportiva. Grazia.

Art. 43 Grazia. 

1. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è  stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere  concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.