Art. 44. Codice di giustizia sportiva. Principi del processo sportivo.

Art. 44 Principi del processo sportivo. 

1.  Il  processo  sportivo  attua  i  principi  del  diritto  di  difesa,  della  parità  delle  parti,  del  contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 

2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo  nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento  dell’attività federale.   

3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.   

4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi  formali  che  non  comportino  la  violazione  dei  principi  di  cui  al  presente  articolo  non  costituiscono causa di invalidità dell’atto.   

5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività  e di afflittività. 

6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso,  sono perentori.