Art. 45. Codice di giustizia sportiva. Organi del sistema della giustizia sportiva.

Art. 45 Organi del sistema della giustizia sportiva.

1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva:  a) i Giudici sportivi;  b) la Corte sportiva di appello;  c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello;  e) la Procura federale;  f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali. 

2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena  indipendenza, autonomia e terzietà.   

3.  Ciascun  componente  degli  organi  del  sistema  della  giustizia  sportiva,  all’atto  dell’accettazione  dell’incarico,  sottoscrive  una  dichiarazione  con  cui  attesta  di  non  avere  rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita,  ovvero  altri  rapporti  di  natura  patrimoniale  o  associativa  che  ne  compromettano  l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla  sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado  con  alcun  componente  del  Consiglio  federale,  impegnandosi  a  rendere  note  eventuali  sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza  dell’incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono  segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza.   

4. La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la  Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o  di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di  organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la  Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di  organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia  federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1.   

5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei  principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri  mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a  pronunciarsi. 

6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti  previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto. 

7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in  materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.