Art. 49. Codice di giustizia sportiva. Ricorsi e reclami.

Art. 49 Ricorsi e reclami.

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo  innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse  diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare,  sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. 

2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi  portatori  di  interessi  indiretti,  purché  connotati  da  concretezza  e  attualità,  compreso  l'interesse in classifica. 

3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente  dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;  b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli  altri casi previsti dal Codice. 

4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati  nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le  modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso  o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente  all’eventuale  controparte  con  le  medesime  modalità.  I  ricorsi  o  reclami  redatti  senza  motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. 

5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti,  inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art.  53. 

6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito  sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti  introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.   

7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla  eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le  irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il  reclamo. 

8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli  innanzi ai Giudici sportivi. 

9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche  federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei  procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva. 

10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per  questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40. 

11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto  da altre parti. 

12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle  competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.