Art. 5. Codice di giustizia sportiva. Responsabilitą delle persone fisiche.

Art. 5 Responsabilità delle persone fisiche.  

1.  Le  persone  fisiche  soggette  all’ordinamento  federale,  salvo  diversa  disposizione,  sono  responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. 

2. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione  della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non  individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui  è comunque individuato l'autore dell'atto.