Art. 53. Codice di giustizia sportiva. Modalitą di comunicazione degli atti.

Art. 53. Codice di giustizia sportiva.  Modalità di comunicazione degli atti.

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse,  sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. 

2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di  posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per  l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è  tenuta a darne comunicazione alla Federazione. 

3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello  stesso,  comunicano  l'indirizzo  di  posta  certificata  eletto  per  le  comunicazioni.  Tale  comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta  elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione. 

4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello  stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si  tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il  tesseramento. 

5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere  comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:  a) per le persone fisiche:  1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza,  comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione  al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti  della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non  ne dimostri la impossibilità;  2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del  procedimento,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  della  società  dell'ultimo  tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone  prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della  società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8,  tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia  sportiva  ai  fini  del  procedimento.  Tale  indirizzo  può  essere  modificato  nel  corso  del  procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla  segreteria dell'organo giudicante;  b) per le società:  1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione  o del rinnovo della stessa;  2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia  sportiva  ai  fini  del  procedimento.  Tale  indirizzo  può  essere  modificato  nel  corso  del  procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla  segreteria dell'organo giudicante. 

6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di  indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio  o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere  comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso  di  mancata  trasmissione  all'interessato  da  parte  della  società,  nei  confronti  della  stessa  possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri  la impossibilità.