Art. 60. Codice di giustizia sportiva. Testimonianza.

Art. 60 Testimonianza.

1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di  giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito,  emerga la necessità di provvedere in tal senso. 

2.  Le  parti  possono  richiedere  l’ammissione  di  prove  testimoniali,  indicando,  a  pena  di  inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I  testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione  degli stessi da parte dell’organo di giustizia. 

3.  Le  testimonianze  devono  essere  rese  previo  ammonimento  che  falsità  o  reticenze  produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e  correttezza. 

4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti. 

5. La testimonianza ha luogo in udienza.   

6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono  rivolte  ai  testimoni  solo  dall'organo  giudicante;  le  parti  potranno  rivolgere  all'organo  giudicante  istanze  di  chiarimenti,  nei  limiti  di  quanto  strettamente  necessario  all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza,  chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del  decidere, al testimone.