Art. 63. Codice di giustizia sportiva. Revocazione e revisione.

Art. 63 Revocazione e revisione. 

1.  Tutte  le  decisioni  adottate  dagli  organi  di  giustizia  sportiva,  inappellabili  o  divenute  irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello,  entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:  a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;  b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;  c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel  precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;  d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente  procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti  nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;  e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto  risultante dagli atti e documenti della causa. 

2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso  per revocazione. 

3.  Non  può  essere  impugnata  per  revocazione  la  decisione  resa  in  esito  al  giudizio  di  revocazione. 

4.  Nei  confronti  di  decisioni  irrevocabili,  dopo  la  decisione  di  condanna,  è  ammessa  la  revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:  a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino  che il sanzionato doveva essere prosciolto;  b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione  irrevocabile;  c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio. 

5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme  procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.