Art. 65. Codice di giustizia sportiva. Competenza dei Giudici sportivi.

Art. 65 Competenza dei Giudici sportivi.

1. I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:  a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni  organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle  risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su  segnalazione del Procuratore federale;  b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni  di  natura  tecnica  o  disciplinare  adottate  in  campo  dall’arbitro  o  che  siano  devoluti  alla  esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;  c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi  similari;  d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare  ai sensi dell'art. 10, comma 7.