Art. 67. Codice di giustizia sportiva. Procedimento relativo al ricorso degli interessati.

Art. 67 Procedimento relativo al ricorso degli interessati.

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo,  a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa  ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a  quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. 

2.  Il  ricorso  deve  essere  depositato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  presso  la  segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il  termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del  ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.   

3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli  eventuali mezzi di prova. 

4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da  specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro ovvero,  nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause  eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che  l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione  sul cartoncino di gara.

   5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play?off e  play?out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2  entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara. 

6.  Il  Giudice  sportivo,  senza  ritardo,  fissa  la  data  in  cui  assumerà  la  pronuncia.  Il  provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal  Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice  può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi. 

7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli  altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione,  possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la  pronuncia.