Art. 7. Codice di giustizia sportiva. Scriminante o attenuante della responsabilitą della societą.

Art. 7 Scriminante o attenuante della responsabilità della società.

1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come  anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e  l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7,  comma 5 dello Statuto.