Art. 71. Codice di giustizia sportiva. Reclamo degli interessati.

Art. 71 Reclamo degli interessati.

1. Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono  presentare  reclamo  alla  Corte  sportiva  di  appello  a  livello  nazionale.  Ai  procedimenti  di  appello  avverso  le  decisioni  del  Giudice  sportivo  nazionale  conseguenti  alla  riservata  segnalazione di cui agli artt. 61 e 62, partecipa la Procura federale, con facoltà di reclamo. 

2.  Il  reclamo  deve  essere  preannunciato  con  dichiarazione  depositata  unitamente  al  contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di  appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il  termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 

3.  Il  reclamo  deve  essere  depositato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  presso  la  segreteria  della  Corte  sportiva  di  appello  a  livello  nazionale  e  trasmesso  ad  opera  del  reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si  intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte  sportiva di appello non è tenuta a pronunciare. 

4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della  decisione  impugnata.  Le  domande  nuove  sono  inammissibili.  Possono  prodursi  nuovi  documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo  nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 

5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la  pronuncia.  Il  reclamante  formula  la  relativa  richiesta  nella  dichiarazione  con  la  quale  preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere  depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.  Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del  giorno  feriale  successivo  a  quello  in  cui  ha  ricevuto  la  dichiarazione  con  la  quale  viene  preannunciato il reclamo.   

6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.   

7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini  indicati nei commi precedenti.