Art. 72. Codice di giustizia sportiva. Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio.

Art. 72 Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio.

1. Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a  livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni  dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla  segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. 

2. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il  provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro  giorni prima della data fissata per l'udienza. 

3. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o  nelle controdeduzioni. 

4. La Corte sportiva di appello a livello nazionale ha cognizione del procedimento di primo  grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.