Art. 74. Codice di giustizia sportiva. Procedimento di urgenza.

Art. 74 Procedimento di urgenza. 

1. Innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale può essere richiesto il procedimento  d'urgenza avverso le decisioni del Giudice sportivo a livello nazionale. 

2.  Il  reclamo  deve  essere  preannunciato  con  dichiarazione  depositata  unitamente  al  contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di  appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro le ore  24:00  del  giorno  feriale  successivo  alla  pubblicazione  della  decisione  che  si  intende  impugnare. 

3.  Il  reclamo  deve  essere  depositato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  presso  la  segreteria  della  Corte  sportiva  di  appello  a  livello  nazionale  e  trasmesso  ad  opera  del  reclamante alla controparte, entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende  impugnare. 

4. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la  pronuncia.  Il  reclamante  formula  la  relativa  richiesta  nella  dichiarazione  con  la  quale  preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere  depositato entro tre giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.  Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del  giorno  feriale  successivo  a  quello  in  cui  ha  ricevuto  la  dichiarazione  con  la  quale  viene  preannunciato il reclamo. 

5. Entro due giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a  livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro sette giorni dal  deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla  segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono  far pervenire memorie e documenti fino ad un giorno prima della data fissata per l'udienza. 

6.  Al  termine  dell'udienza  che  definisce  il  giudizio  viene  pubblicato  il  dispositivo  della  decisione.  La  decisione  deve  essere  pubblicata  entro  cinque  giorni  dalla  adozione  del  dispositivo.   

7. Al procedimento di urgenza innanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale si  applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 71, 72 e 73. 

8. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all’art. 8,  comma 1, lettere a), b), c) e di cui all’art.

9, comma 1, lettere a), b), c), d) né nel caso di  squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di  immagini televisive come fonti di prova.