Art. 8. Codice di giustizia sportiva. Sanzioni a carico delle societą.

Art. 8 Sanzioni a carico delle società.

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle  norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle  seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammenda; 

c) ammenda con diffida; 

d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; 

e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; 

f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; 

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace  in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte,  nella stagione sportiva seguente; 

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra  competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il  passaggio alla categoria inferiore; 

i)  esclusione  dal  campionato  di  competenza o  da  qualsiasi  altra  competizione agonistica  obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di  categoria inferiore; 

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del  campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;  m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;  n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.  2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi  previsti dall'art. 10.