Art. 9. Codice di giustizia sportiva. Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle societą.

Art. 9 Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società.

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono  responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra  disposizione  loro  applicabile,  anche  se  non  più  tesserati,  sono  punibili,  ferma  restando  l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più  delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: 

a) ammonizione; 

b) ammonizione con diffida; 

c) ammenda; 

d) ammenda con diffida; 

e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di  particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; 

f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in  ambito UEFA e FIFA; 

g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o  gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in  ambito UEFA e FIFA; 

h)  inibizione  temporanea  a  svolgere  attività  in  ambito  FIGC,  con  eventuale  richiesta  di  estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in  ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da  tale  inibizione  possono  svolgere,  nel  periodo  in  cui  la  sanzione  viene  scontata,  attività  amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche  con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza  relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea.La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia  sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di  particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango  o categoria della FIGC. 

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:  a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento  sportivo nazionale e internazionale;  b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;  c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare  calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in  ambito UEFA e FIFA;  d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto  previsto al comma 1, lett. h).

  3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché  ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35. 

4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o  ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di  appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali. 

5.  I  tesserati  cui  gli  organi  di  giustizia  sportiva  infliggano  più  ammonizioni,  ancorché  conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica  per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: 

a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; 

b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; 

c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; 

d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; 

e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. 

6.  Ai  fini  dell'applicabilità  del  comma  5,  all'ammonizione  inflitta  dal  giudice  di  gara,  corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al  rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.   

7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è  automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli 17 organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più  grave.