Art. 92. Codice di giustizia sportiva. Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale.

Art. 92  Competenza e composizione del Tribunale 

federale a livello territoriale. 

1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine: 
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a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le  competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che  svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;  b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non  professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.   

2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi  il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento  di quest’ultimo. 

3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti  compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è  sostituito  dal  Vicepresidente  ovvero,  in  assenza  o  impedimento  di  quest’ultimo,  dal  componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. 

4.  Il  Presidente  del  Tribunale  federale  a  livello  territoriale  definisce  preventivamente  la  composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine  del giorno. 

5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico?agonistica  avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.