Art. 93. Codice di giustizia sportiva. Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.

Art. 93  Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento. 

1.  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  dell'atto  di  deferimento,  il  Presidente  del  Tribunale  federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura  federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'atto  di  deferimento,  e  dispone  la  notificazione  dell’avviso  di  fissazione alle parti con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati  presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il  dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati  possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono  presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. 

2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla  Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine  non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di  prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di  difesa.