Art. 127 Codice di Procedura Penale. Procedimento in camera di consiglio.
127. Procedimento in camera di consiglio.
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (1), il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo (2).
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2 (3) (4).
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(1) Vedi gli artt. 32, 41, 48, 130, comma 2, 263, 269, 309, 310, 311, 324, comma 6, 391, 401, 406, comma 5, 409, comma 2, 428, 435, 469, 599, 611, 646, 666, 734, 743 c.p.p.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 45 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 309, comma ottavo, e 127, comma terzo, c.p.p., in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990, n. 529 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1990, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma decimo, c.p.p., nella parte in cui, dopo la parola «redatto», prevede «soltanto» anziché «di regola».
(4) Vedi gli artt. 3 e 7, D.L. 28 dicembre 1993, n. 544, in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, convertito, con modificazioni, con la L. 14 febbraio 1994, n. 120.