Art. 129 Codice di Procedura Penale. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilitą .

129. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità [c.p.p. 411], lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [c.p.p. 530] o di non luogo a procedere [c.p.p. 425] con la formula prescritta (1).

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(1) Vedi gli artt. 150-170 c.p.p.