Art. 178 Codice di Procedura Penale. Nullitą  di ordine generale.

178. Nullità di ordine generale.

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [c.p.p. 33];

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio [c.p.p. 429, comma 4, 451, comma 2, 456, comma 3, 464, 465, comma 2, 519, comma 3, 558, commi 1 e 2] della persona offesa dal reato e del querelante (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-16 luglio 1991, n. 353 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost.