Art. 188 Codice di Procedura Penale. Libertą morale della persona nell'assunzione della prova.
188. Libertà morale della persona nell'assunzione della prova.
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [c.p.p. 64, comma 2].