Art. 189 Codice di Procedura Penale. Prove non disciplinate dalla legge.

189. Prove non disciplinate dalla legge.

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona [c.p.p. 64, comma 2]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 aprile 2002, n. 135 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost.