Art. 190 Codice di Procedura Penale. Diritto alla prova.

190. Diritto alla prova.

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [c.p.p. 392, 422, comma 2, 493, commi 2 e 3, 519, 603, commi 1, 2 e 3]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [c.p.p. 195, comma 2, 221, 507, 508, 511, 603, comma 3].

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.