Art. 192 Codice di Procedura Penale. Valutazione della prova.
192. Valutazione della prova.
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione [c.p.p. 125, comma 3, 606, comma 1, lett. e] dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [c.c. 2729].
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato [c.p. 110, 113] o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) (1).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 294 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 4, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost.