Art. 259 Codice di Procedura Penale. Custodia delle cose sequestrate.
259. Custodia delle cose sequestrate.
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria (1).
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(1) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Vedi l'art. 301-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del testo unico delle leggi in materia doganale; nonché il D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito in L. 4 agosto 1989, n. 282, sull'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità mafiosa. Vedi, inoltre, l'art. 58 del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.