Art. 266 Codice di Procedura Penale. Limiti di ammissibilitą .

266. Limiti di ammissibilità (1).

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [295] e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati [15 Cost.; 103; 226 att.]:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato  (2) , molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (3) ;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies (4) ;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale (5) ;

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (6) .

f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo (7) .

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa [615-bis c.p.] (8) .

2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater , e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 (9) .

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(1) La Corte cost., con sentenza 11 marzo 1993, n. 81, nel dichiarare non fondata nei sensi di cui in motivazione una questione di costituzionalità dell'art. 266, sollevata in riferimento all'art. 15 Cost., ha rilevato che, ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti princìpi costituzionali, il livello minimo di garanzie richieste dal precetto costituzionale che esige tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti), pone un parametro di validità che spetta al giudice a quo applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l'acquisizione del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile». V. anche, su tale sentenza, sub art. 256. 

(2) Le parole «abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,» sono state inserite dall'art. 9 comma 5 l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

(3) Lettera così modificata dall'art. 8 l. 7 marzo 1996, n. 108.

(4) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 12 l. 3 agosto 1998, n. 269, successivamente modificata sia dall'art. 13, l. 6 febbraio 2006, n. 38, che ha aggiunto le parole: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice», sia dall'art. 4 d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha aggiunto le parole: «nonché dall'art. 609-undecies».

(5) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 14 l. 14 gennaio 2013, n. 9, e successivamente l'art. 31, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha sostituito le parole «516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;». alle parole «516 e 517-quater del codice penale;».

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b-bis), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit.,conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28,conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, prevede che le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ». 

(8) L'art. 4, comma 1, lett. a) n.1) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile». Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit.,  come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28,  conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2  comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 » e poi dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 » e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 ». V. anche l'art. 2 commi 3 e 4 d.l. n. 161, cit. Per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, v. l'art. 6 comma 1 d.lgs. n. 216, cit.

(9) Il presente comma 2-bis, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) n.2) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, [ai sensi dell'art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit.,  come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28,  conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »); il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2  comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 » e poi dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio 2019, sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 » e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 »], è stato da ultimo così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c),  d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, (a norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit.,conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ») che ha sostituito le attuali parole: " e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" alle parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", che erano state aggiunte dall'art. 1, comma 4, lett. a) l. 9 gennaio 2019, n. 3.