Art. 275 bis Codice di Procedura Penale. Particolari modalitą  di controllo.

275-bis. Particolari modalità di controllo (1).

I. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie (2) in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (3), quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

II. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

III. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli (2).

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(1) Articolo introdotto dall'art. 16, c. 2, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in L. 19 gennaio 2001, n. 4.

(2) L'art. 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., in L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha sostituito le parole «se lo ritiene necessario» con le parole: «salvo che le ritenga non necessarie».

(3) Si veda la fattispecie di reato introdotta dall'art. 18, D.L. n. 341/2000 cit. Per le modalità di installazione ed uso degli strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis, si veda D.M. interno 2 febbraio 2001 (in G.U. 15 febbraio 2001, n. 38).