Art. 286 bis Codice di Procedura Penale. Divieto di custodia cautelare.
286-bis. Divieto di custodia cautelare.
1. [Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato] (1).
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro do grazie e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento (2).
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275 (3) (4).
-----------------------
(1) Comma abrogato dall'art. 3, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167). In precedenza la Corte Costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 439 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui stabiliva il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussitevano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, quarto comma, del codice penale, e l'applicazione della misura potesse avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167). L'art. 8 della suddetta legge n. 231 del 1999 ha disposto che il decreto di cui al presente comma sia adottato entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. All'attuazione di quanto disposto dal presente comma ha provveduto il D.M. 21 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299).
(3) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).
(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, concernente il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti. Il secondo comma dello stesso art. 1 dispone che il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo. La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio - 2 giugno 1994, n. 210 (Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.