Art. 300 Codice di Procedura Penale. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.

300. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.

1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione [c.p.p. 408, 409, 410, 411] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [c.p.p. 425] o di proscioglimento [c.p.p. 529, 530, 531, 532].

2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario [c.p.p. 222], il giudice provvede a norma dell'art. 312.

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta (1) ovvero condizionatamente sospesa.

4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

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(1) Vedi gli artt. 171-181 c.p.p.