Art. 304 Codice di Procedura Penale. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (1);

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 (2).

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni (3).

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 (4).

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi (5).

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea (6).

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b) (7).

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità della presente lettera, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, con L. 5 giugno 2000, n. 144. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, con L. 5 giugno 2000, n. 144. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-15 luglio 1997, n. 238 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, con L. 5 giugno 2000, n. 144. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.

(6) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 dicembre 1996, n. 652.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 332. L'art. 28, secondo comma, della stessa legge, ha così disposto: «2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge».