Art. 329 Codice di Procedura Penale. Obbligo del segreto.

329. Obbligo del segreto. (1)

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria [347 s., 358 s.] , le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto [326, 621 c.p.; 115, 117, 118] fino a quando l'imputato [60, 61] non ne possa avere conoscenza [114, 116, 243, 258, 3095, 3243, 366, 369, 395, 4092, 4192-3, 430, 432, 433] e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [405] (2) (3) .

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato [60, 61] lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare [114] il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

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(1) Per la disciplina del segreto v. l. 3 agosto 2007, n. 124. V. in deroga a quanto previsto dal presente articolo, l'art. 7 l. 14 marzo 2005, n. 41, che istituisce l'Eurojust, e l'art. 4 l. 27 ottobre 2006, n. 277, che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

(2) V. art. 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82. Per il dovere dell'autorità giudiziaria di informare tempestivamente il presidente della CONSOB in caso di notizia di alcuni reati in tema di uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, v. l'art. 187-decies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(3) L'art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha inserito le parole  «, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste», dopo le parole «e dalla polizia giudiziaria». Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit.,  come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, ?tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020»  (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 ») .

Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma  1 d.lgs. n. 216/2017, ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2  comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 »,  poi dall'art. 1 comma  113 9 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 », e dall'art. 9 comma  2  lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 ».