Art. 350 Codice di Procedura Penale. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
I. Gli ufficiali di polizia giudiziaria [57] assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] che non si trovi in stato di arresto [380-383] o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis [357 c. 2 lett. b)] (1).
II. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia [96] e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97, comma 3.
III. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore [179, 503 c. 3], al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
IV. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.
V. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza [380-383] o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini [348].
VI. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione [347 c. 1, 357] e utilizzazione [62, 191].
VII. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [357 c. 2 lett. b)], ma di esse non è consentita la utilizzazione [191] nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3 (2).
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(1) L'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto le parole «, e nei casi di cui all'articolo 384-bis».
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella L. 7 agosto 1992, n. 356. Prima della sostituzione, la Corte cost., con sentenza 12 giugno 1991, n. 259, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77, c. 1, Cost., ed in riferimento alla direttiva ex art. 2, n. 31, L. delega 16 febbraio 1987, n. 81, di questo comma 1, limitatamente all'inciso «salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3».