Art. 380 Codice di Procedura Penale. Arresto obbligatorio in flagranza.

380. Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57, 383; 214 coord.] procedono all'arresto [13 Cost.] di chiunque [343] è colto in flagranza [382; 230 coord.] di un delitto [224 coord.] non colposo [43 c.p.], consumato o tentato [56 c.p.], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [379]  (1) .
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni [379];
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale  (2) ;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni [379];
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (3) ;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale (4) ;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale (5) ;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale (6) ;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonchè 7-bis),  del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (7) ;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (8) ;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale (9) ;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (10) ;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (11) ;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (12) (13) ;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654  (14) ;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis del codice penale (15) ;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale  (16) ;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma (17) ;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale (18) 
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (19) 
m-quater ) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale (20) 
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione (21) .
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis (22) .
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[1]  Per il potere dell'autorità giudiziaria di ritardare l'esecuzione di provvedimenti di arresto, e per quello degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga nonché delle autorità doganali di omettere o ritardare l'arresto, v. art. 98 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per il potere del pubblico ministero di ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dell'arresto quando sia necessario in relazione alle indagini in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, v. l'art. 7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82. V. anche nota 1 sub art. 253. Una ipotesi particolare di arresto obbligatorio fuori flagranza, e per un reato con pena inferiore a tre anni di reclusione, era stata introdotta dall'art. 7, comma 12,  d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv., con modif., in l. 28 febbraio 1990, n. 39, relativo allo straniero che viola gli obblighi della sorveglianza speciale.  Per un'ipotesi di flagranza differita, in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri, v. art. 14, commi 7-bis e 7-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
[2]  Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, l. 3 luglio 2017, n. 105.
[3]  Lettera modificata dall'art. 11, comma 1, l. 3 agosto 1998, n. 269 e successivamente dall'art. 12, comma 1, l. 6 febbraio 2006, n. 38.
[4]    Lettera inserita dall'art. 4, comma 1, l. 29 ottobre 2016, n. 199.
[5]   Lettera inserita dall'art. 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38.
[6]   Lettera inserita dall'art. 5, l. 1° ottobre 2012, n. 172.
[7] Lettera modificata dall'art. 3, comma 25, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94. Da ultimo, modificata dall'art. 8, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif., in  l. 15 ottobre 2013, n. 119. Precedentemente la stessa lettera era stata modificata dall'art. 10, comma 1, l. 26 marzo 2001, n. 128. Tale formulazione, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte cost.16 febbraio 1993, n. 54, nella parte in cui prevedeva «l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, del codice penale, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice». 
[8]  Lettera  inserita dall'art. 10, comma 2, l. n. 128, cit.
[9] Lettera  inserita  dall'art. 8, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif., in  l. 15 ottobre 2013, n. 119.
[10] Lettera sostituita dall'art. 10, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203.
[11] Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, d.l. 8 agosto 1991, n. 247, conv., con modif., in l. 5 ottobre 1991, n. 314 e successivamente modificata dall''art. 2,  comma 1-bis, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10.
[12]  Lettera modificata  dall'art. 13, comma 1,d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.
[13]  V. anche l'art. 1, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con modif., in l. 6 febbraio 1980, n. 15, art. 11, l. 29 maggio 1982, n. 304 e artt. 21 e 29l. 18 aprile 1975, n. 110.
[14] Lettera dapprima modificata dall'art. 4, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente dall'art.6 comma 2- bis, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205. Ai sensi dell'art. 8, tabella A, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il riferimento all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è ora da intendersi all'art. 604-bis, comma 2, c.p.
[15] Lettera inserita dall'art. 4, comma 6, lett. b), d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356.
[16] L'art. 2, comma 15, l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021, ha sostituito la presente lettera. Il testo della lettera, come inserito dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, era il seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale". 
[17]  Per ulteriori ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza v. l'art. 12, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
[18]  Lettera inserita dall'art. 2, comma 1-ter, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43.
[19] Lettera inserita dall'art. 3-bis, comma 2,  d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43.
[20]  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 5 lett.a), l. 23 marzo 2016, n. 41.
[21]  Lettera aggiunta dall'art. 3-bis, comma 1, d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77.
[22] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, l. 24 maggio 2023, n. 60, a decorrere dal 16 giugno 2023. Il testo precedente era il seguente: «3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [120 c.p.], l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l'arrestato è posto immediatamente in libertà [389].»