Art. 385 Codice di Procedura Penale. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze.

385. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze.

1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima [c.p. 50, 51, 52, 53, 54] ovvero in presenza di una causa di non punibilità.