Art. 386 Codice di Procedura Penale. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

I. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] che hanno eseguito [120 att.] l'arresto [380, 381, 716] o il fermo [384] o hanno avuto in consegna l'arrestato [383], ne danno immediata notizia [347] al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [307 c. 4; 18 min.; 20, 20-bis att. min.]. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia [96 c. 3].

II. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 [104 c. 2].

III. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2 [380 c. 3, 381 c. 3], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore [13 Cost.] dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale [357, 373 c. 3], anche per via telematica (1), salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato (2).

IV. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale [285; 18 min.; 9, 20, 20-bis att. min.] del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558 [97 c. 2 att.] (2) (3).

V. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 [18 min.], ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale (4).

VI. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto [384 c. 1], se diverso da quello indicato nel comma 1.

VII. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 (2).

__________________________________

(1) L'art. 1, D.L. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in L. 9 agosto 2013, n. 94, ha introdotto le parole: «, anche per via telematica».

(2) I commi 3, 4 e 7 sono stati così sostituiti dall'art. 23, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(3) In sede di conversione, l'art. 1, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. con modif., in L. 17 febbraio 2012, n. 9, ha introdotto, alla fine all'articolo, le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 558».

(4) Comma così modificato dall'art. 20, L. 8 agosto 1995, n. 332.