Art. 391 quinquies Codice di Procedura Penale. Potere di segretazione del pubblico ministero.
391-quinquies. Potere di segretazione del pubblico ministero.
1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie (1).
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(1) Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).