Art. 405 Codice di Procedura Penale. Inizio dell'azione penale. Forme e termini.

405. Inizio dell'azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione [c.p.p. 408], esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 416, 555].

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini (1).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato [c.p.p. 335]. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (2).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero (3).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 20 febbraio 2006, n. 46. La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 aprile 2009, n. 121 (Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 17 - Prima serie speciale) ha dichiarato l’illegittimità del presente comma. L'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006 così dispone: «Art. 10 - 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione. 5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 26 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 2 del suddetto art. 10, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

(2) Comma così modificato dall'art. 17, L. 16 dicembre 1999, n. 479.