Art. 406 Codice di Procedura Penale. Proroga del termine.

406. Proroga del termine.

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano (1).

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato (2).

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta (3).

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero (4).

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini (5).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 182 (Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.

(2) Vedi l'art. 258, quarto comma, disp. att. c.p.p. La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (Gazz. Uff. 22 aprile 1992, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 406, primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza del termine stesso», e nella parte in cui lo stesso art. 406, secondo comma, prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza del termine prorogato».

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall’art. 2 comma 1, lett. f), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e dall’art. 1, comma 5, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 41/2016 era il seguente: «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 590, terzo comma, e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.». Il testo del presente comma prima della conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 93/2013 era il seguente: «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 93/2013 era il seguente: «2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.».

(4) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi dall'art. 1, D.L. 5 aprile 2001, n. 98, convertito in legge dall'art. 1, L. 14 maggio 2001, n. 196. Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal D.L. n. 341 del 2000 era il seguente: «5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero».

(5) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.