Art. 407 Codice di Procedura Penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari.

407. Termini di durata massima delle indagini preliminari. (1)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno (2) .
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285,286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (3) ;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575,628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni , nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, [270-bis, secondo comma,] e 306, secondo comma, del codice penale (4) ;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (5) ;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (6) ;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (7) .
[3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (8) .]
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[1]  Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, v. art. 56 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.
[2]  Comma modificato dall'art. 22, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.
[3] Numero così sostituito dall'art. 5 , comma 3, l. 19 marzo 2001, n. 92.
[4] Lettera modificata dall'art. 1, comma 2, d.l. 5 aprile 2001, n. 98, conv. in l. 14 maggio 2001, n. 196  e successivamente  dall'art. 1, comma 5-quater,   d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438. 
[5] Lettera sostituita dall'art. 6, comma 3, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv.,  conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356. Si tenga inoltre presente che nei procedimenti per reati di criminalità organizzata non opera la sospensione dei termini per le indagini preliminari nel periodo feriale: v. sub art. 240-bis coord. Successivamente dall'   art. 21, comma 1, l. 8 agosto 1995, n. 332.
[6] Numero aggiunto dall'art. 3, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 341,  conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4 ; successivamente modificata dall'art. 6, comma 1, lett. c),  l. 11 agosto 2003, n. 228 ; dall'art. 1, comma 27, l. 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo, dall'art. 5, comma 1, lett. i) l. 1 ottobre 2012, n. 172. Da ultimo l'art. 8, comma 4,  d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con modif. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha sostituito le parole «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis» alle parole «dall'articolo 12, comma 3,».
[7] Comma sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. c), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 . Il testo del comma , come modificato dall'art. 17, comma 1, l. 16 dicembre 1999, n. 479, era il seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.  Per le disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari vedi l'art. 88-bis  del citato d.lgs. n. 150/2022 come aggiunto dall'art. 5-sexies d.l. n. 162/2022 cit., conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.
[8] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 30, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1,  comma 36, l. n. 103, cit., le disposizioni di cui al presente comma, si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente abrogato  dall'art. 98, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato  d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199