Art. 409 Codice di Procedura Penale. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice (328), se accoglie la richiesta di archiviazione (408, 411), pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. (1)

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia. (2)(3)

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione (153) al procuratore generale presso la corte di appello (412).

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. (4)(5)

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione (405). Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419 (128 att.). (6)

6. [L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione (606) solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5 7.]. (8)

-------------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 15 , comma 2, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) La Corte cost., con sentenza interpretativa di rigetto, 25 novembre 1993, n. 418, ha affermato che dalla lettura coordinata degli artt. 409, 127 e 61 c.p.p. si desume che il difensore dell'indagato è ricompreso nel novero dei destinatari dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata dal giudice per le indagini preliminari per l'adozione di provvedimenti sulla richiesta di archiviazione.

(3) Comma modificato dall'art. 12 l. 7 dicembre 2000, n. 397. Successivamente  l'art. 1, comma 32, lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103, ha inserito dopo le parole «il giudice» le parole «entro tre mesi».

(4) Nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 4 e 412 c.p.p., La Corte cost., con sentenza 16 luglio 1991, n. 353 ha affermato che «se, da un lato, il pubblico ministero ha l'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norme dell'art. 409, quarto comma, c.p.p., tale obbligo non è avulso né autonomo rispetto a quello di compiere "ogni attività necessaria" per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 358 in relazione all'art. 326 c.p.p.), di talché l'indicazione del giudice opera come devoluzione di un tema di indagine che il pubblico ministero è chiamato a sviluppare in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai fini suddetti». La Corte ha inoltre sottolineato che «l'intervento sostitutivo del procuratore generale previsto dalla norma denunciata non è in sé destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche - e perciò stesso non disciplinabili - situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attività di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti al pubblico ministero».

(5) Le parole «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste» sono state aggiunte dall’art. 1, comma 32, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103

(6) Vedi Corte cost., 12 giugno 1991, n. 263.

(7) La Corte cost., con sentenza interpretativa di rigetto, 16 luglio 1991, n. 353 ha affermato, sulla base della ratio della disposizione dell'art. 409, comma 6, che è ricorribile per cassazione da parte della persona offesa il decreto di archiviazione emesso de plano essendo stato illegittimamente omesso l'avviso a detta persona della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante la sua espressa domanda di essere preavvertita (v. art. 408, comma 2). Nello stesso senso, v. Corte cost., ord. 27 maggio 1993, n. 257.

(8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 32, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103. Il testo del comma era il seguente: «6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione  solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5 ». Precedentemente alla modifica operata dalla l. n. 103, cit. la Corte cost., 16 luglio 1991, n. 353 aveva dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 2 e 112 Cost. V. anche Corte cost., ord. 27 maggio 1993, n. 257.