Art. 410 Codice di Procedura Penale. Opposizione alla richiesta di archiviazione.

410. Opposizione alla richiesta di archiviazione.

1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (1).

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-11 aprile 1997, n. 95 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.