Art. 416 Codice di Procedura Penale. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3 (2).
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [c.p.p. 330], la documentazione relativa alle indagini espletate [c.p.p. 357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 294, 401]. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove (3).
2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (4) (5).
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(1) Le disposizioni relative all'udienza preliminare non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(2) Comma così modificato dall'art. 17, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore, in cui il secondo periodo era stato aggiunto dall'art. 2, L. 16 luglio 1997, n. 234 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172) - e le disposizioni non si applicavano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o fosse già stato emesso decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 234 del 1997, così disponeva: «1. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3».
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo-5 aprile 1991, n. 145 (Gazz. Uff. 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost.
(4) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 5, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 41/2016 era il seguente: «2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.».
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 4-8 maggio 2009, n. 142 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost.