Art. 420 Codice di Procedura Penale. Costituzione delle parti.

420. Costituzione delle parti.

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia (1).

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(1) L'originario articolo 420 è stato così sostituito, con gli attuali articoli da 420 a 420-quinquies, dall'art. 19 L. 16 dicembre 1999, n. 479.