Art. 420 ter Codice di Procedura Penale. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
420-ter. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito (1) (2).
5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. (3)
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-14 luglio 2009, n. 217 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha disposto la sostituzione dell'originario articolo 420 con gli attuali articoli da 420 a 420-quinquies.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 466, l. 27 dicembre 2017, n. 205.