Art. 427 Codice di Procedura Penale. Condanna del querelante alle spese e ai danni.
427. Condanna del querelante alle spese e ai danni.
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [c.p.p. 691] (1).
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4 (2).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 423 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, c.p.p., nella parte di cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-1 aprile 1993, n. 134 (Gazz. Uff. 7 aprile 1993, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 408, 427, 542 e 554 c.p.p., e dell'art. 125 att. c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost.