Art. 428 Codice di Procedura Penale. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. (1)
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: (10)
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale [594] nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale [594] nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2; (3)
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (593 2).
2. La persona offesa può proporre appello (606) nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. [La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606]. (4) (5)
3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. (6)
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606. (7)
3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611. (8)
3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. (9)
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 20 febbraio 2006, n. 46. Il testo dell'articolo era il seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. - 2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. - 3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. - 4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569. - 5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione. - 6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. - 7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. - 8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale. - 9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
(2) La parola «appello» è stata sostituita alle parole « ricorso per cassazione» dall’art. 1, comma 38, l. 23 giugno 2017, n. 103.
(3) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, che ha aggiunto, le parole «nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.» dopo le parole: «e il procuratore generale».
(4) La parola «appello» è stata sostituita alle parole « ricorso per cassazione» dall’art. 1, comma 38, l. 23 giugno 2017, n. 103.
(5) Il secondo periodo del presente comma è stato soppresso dall’art. 1, comma 39, l. 23 giugno 2017, n. 103. Il testo del periodo era il seguente: « La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606».
(6) L’originario comma 3 è stato sostituito dai commi 3, 3-bis e 3-ter dall’art. 1, comma 40, l. 23 giugno 2017, n. 103. Il testo del comma era il seguente: «3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».
(7) Comma aggiunto per effetto della sostituzione dall’art. 1, comma 40, l. 23 giugno 2017, n. 103.
(8) Comma aggiunto per effetto della sostituzione dall’art. 1, comma 40, l. 23 giugno 2017, n. 103.
(9) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
(10) Lettera modificata dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, che ha aggiunto, le parole «nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.» dopo le parole: «e il procuratore generale».