Art. 429 Codice di Procedura Penale. Decreto che dispone il giudizio.
429. Decreto che dispone il giudizio.
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [c.p.p. 417, 423] (1);
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [c.p.p. 465], con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [c.p.p. 487];
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni (2).
4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio (3) (4).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 18, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge».
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 5, lett. e), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata legge n. 41/2016 era il seguente: «3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.».
(3) Comma così sostituito prima dall'art. 24, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi dall'art. 2-septies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare.». Il comma 4, prima della sostituzione disposta dall'art. 26, L. 16 dicembre 1999, n. 479 così disponeva: «4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.».
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 11-15 luglio 1991, n. 347 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 112 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in combinato disposto con gli artt. 417 e 423 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, Cost.; con sentenza 10-17 marzo 2010, n. 103 (Gazz. Uff. 24 marzo 2010, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.