Codice di Procedura Penale - Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437)
Art. 434 Codice di Procedura Penale. Casi di revoca.
434. Casi di revoca.
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.